Archivio Generale

SEDE: Palazzo Reale, Lungarno Pacinotti, 46 – 56126 Pisa
RESPONSABILE:
ADDETTI: Giulia Sanfilippo – Giuseppe Cavagnuolo – Dott.ssa Paola Maccione
EMAIL: sabap-pi@cultura.gov.it
PEC: sabap-pi@pec.cultura.gov.it
TELEFONO: 050/926562 – 050/926517
SALE DI LETTURA: 1
ACCESSO: l’accesso attualmente è possibile nei giorni di martedì e mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 previo appuntamento

L’ Archivio generale conserva tutti gli atti prodotti nell’espletamento dei compiti istituzionali della Soprintendenza (tutela, conservazione, valorizzazione) in relazione ai beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio di competenza.
Le sezioni più consistenti dell’archivio contengono gli atti riguardanti la tutela dei beni architettonici e dei beni storico-artistici e gli atti relativi alla tutela paesaggistica. Nella prima la documentazione è archiviata topograficamente, per immobile, sulla base dei dati catastali, senza distinzione tra archivio storico e archivio di deposito: pertanto all’interno di ogni filza sono presenti tutti gli atti (in molti casi risalenti fino alla fine dell’Ottocento) presenti in Soprintendenza in relazione a un edificio e ai beni mobili in esso eventualmente contenuti.
Nella seconda sezione i documenti, inerenti la tutela paesaggistica, sono invece archiviati con criteri topografici e cronologici.

Gli atti d’archivio sono consultabili, dietro presentazione di motivata richiesta scritta dell’interessato, nei limiti e nei modi consentiti dalla normativa vigente in merito alla trasparenza degli atti amministrativi, alla tutela della riservatezza, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione della criminalità e dal regolamento del Ministero per i Beni e e le attività Culturali in relazione ai documenti sottratti al diritto di accesso.

Servizi: consultazione per motivi di studio o amministrativi, dietro presentazione di richiesta scritta (fatte salve le disposizioni della normativa vigente in merito alla consultazione degli archivi pubblici).

La normativa vigente individua forme diverse di accesso agli atti e documenti prodotti e detenuti dalla Pubblica amministrazione. In particolare prevede:

  • accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni: riguarda chi ha un interesse personale, “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. La richiesta di accesso deve essere pertanto motivata.
  • accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.: ha per oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubbli-cazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 che possono essere consultati da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. Con il diritto di accesso generalizzato l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
  • accesso civico semplice ai sensi dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016: ha come oggetto “documenti, in-formazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed è esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali.
    La richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Cultura, accessocivico@cultura.gov.it

Registro degli accessi civici

Per consultare il registro vai al sito del Ministero https://trasparenza.cultura.gov.it/contenuto89_registro-degli-accessi_770.html