Strumenti di tutela contro gli atti della Pubblica Amministrazione

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato nei confronti degli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione variano a seconda della fase del procedimento e del tipo di provvedimento.  

 Tutela amministrativa

Ricorso Gerarchico: Presentato a un organo superiore della stessa amministrazione che ha emesso l’atto. 

Ricorso in Opposizione: Rivolto allo stesso organo che ha emesso l’atto per una revisione. 

Azione di Declaratoria di Nullità: Per dichiarare nullo un atto amministrativo. 

Una volta emanato l’atto conclusivo del procedimento, gli strumenti di tutela a disposizione dell’interessato sono principalmente di natura giurisdizionale. Ecco i principali: 

Ricorso Giurisdizionale 

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana): Può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Il TAR può annullare l’atto se risulta illegittimo (art.40 e ss. D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm) proponendo: 

Azione di Annullamento: per chiedere l’annullamento di un atto illegittimo (art.29 C.P.A). 

Azione di Condanna al Risarcimento del Danno: Per ottenere un risarcimento per danni subiti a causa di un atto illegittimo (art.30 C.P.A) 

Azione Avverso il Silenzio della P.A.: Quando l’amministrazione non risponde entro i termini previsti (art.31 C.P.A). 

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica: Alternativo al ricorso al TAR, può essere presentato entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto (Ex art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

Altri Strumenti di Tutela 

Azione di Accesso ai Documenti Amministrativi: Per ottenere documenti relativi al procedimento, se l’accesso è stato negato (art.25 L.n.241/1990) 

In materia di beni culturali

Potere sostitutivo del Direttore Generale in caso di inerzia -VIC 

Si riporta lo stralcio dell’attuale art.12 commi 1 e 10-10 bis D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii 

Articolo 12 Verifica dell’interesse culturale 

comma 1 – Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui 
esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte 
fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 
(omissis) 

comma 10 – Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 

comma 10-bis – In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale 
competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.