Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato nei confronti degli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione variano a seconda della fase del procedimento e del tipo di provvedimento.
Tutela amministrativa
Ricorso Gerarchico: Presentato a un organo superiore della stessa amministrazione che ha emesso l’atto.
Ricorso in Opposizione: Rivolto allo stesso organo che ha emesso l’atto per una revisione.
Azione di Declaratoria di Nullità: Per dichiarare nullo un atto amministrativo.
Una volta emanato l’atto conclusivo del procedimento, gli strumenti di tutela a disposizione dell’interessato sono principalmente di natura giurisdizionale. Ecco i principali:
Ricorso Giurisdizionale
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana): Può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Il TAR può annullare l’atto se risulta illegittimo (art.40 e ss. D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm) proponendo:
Azione di Annullamento: per chiedere l’annullamento di un atto illegittimo (art.29 C.P.A).
Azione di Condanna al Risarcimento del Danno: Per ottenere un risarcimento per danni subiti a causa di un atto illegittimo (art.30 C.P.A)
Azione Avverso il Silenzio della P.A.: Quando l’amministrazione non risponde entro i termini previsti (art.31 C.P.A).
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica: Alternativo al ricorso al TAR, può essere presentato entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto (Ex art. 8 D.P.R. 1199/1971).
Altri Strumenti di Tutela
Azione di Accesso ai Documenti Amministrativi: Per ottenere documenti relativi al procedimento, se l’accesso è stato negato (art.25 L.n.241/1990)
In materia di beni culturali:
Potere sostitutivo del Direttore Generale in caso di inerzia -VIC
Si riporta lo stralcio dell’attuale art.12 commi 1 e 10-10 bis D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii
Articolo 12 Verifica dell’interesse culturale
comma 1 – Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte
fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
(omissis)
comma 10 – Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
comma 10-bis – In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.