Strumenti di tutela contro gli atti della Pubblica Amministrazione

Potere sostitutivo del Direttore Generale in caso di inerzia -VIC

Si riporta lo stralcio dell’ attuale art.12 commi 1 e 10-10 bis D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii

Articolo 12

Verifica dell’interesse culturale

  1. comma 1 – Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui
    esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte
    fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
    (omissis)
  2. comma 10 – Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. comma 10-bis – In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale
    competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.

Note:

Il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24/02/2023, n.47) ha disposto (con l’art. 46, comma 5,
lettera b)) la modifica dell’art. 12, comma 10 e l’introduzione del comma 10-bis all’art. 12.

La LEGGE 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la conversione,
con modificazioni, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24/02/2023, n. 47).
Per le modalità di richiesta del potere sostitutivo vedi la circ. n. 29 del 05.06.2023 pubblicata sulla pagina
iniziale di questo sito internet.

Riesame amministrativo degli atti delle Soprintendenze alla Commissione Regionale presso il Segretariato regionale della Toscana – Art.40 co.1 DPCM. N.169/2019 (Regolamento di Organizzazione del Ministero).

Si riporta lo stralcio dell’art.40 co.1:

Il Segretario regionale: convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all’articolo 47; ai sensi dell’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa,d’ufficio o su richiesta del Segretario generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero; omissis

1 – Verifica di interesse culturale (art.12 Codice dei Beni Culturali).

Avverso il provvedimento conclusivo della verifica dell’interesse culturale è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

E’ inoltre ammesso, per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana per l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art.29 dell’Allegato 1 D. Lgs. n.104 del 2 luglio 2010 entro 60 gg dalla notifica/comunicazione o dalla piena conoscenza. E’ altresì consentita la proposizione di azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ai sensi dell’art.30 dell’Allegato 1 D.Lgs.n.104/2010.

In alternativa, lo stesso interessato può presentare, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 gg dalla data di notificazione dell’atto o dalla sua comunicazione.

2 – Dichiarazione di interesse culturale (art.13 Codice dei Beni Culturali)

Avverso la dichiarazione di interesse culturale è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

E’ inoltre ammesso per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana per l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art.29 dell’Allegato 1 D. Lgs n.104 del 2 luglio 2010 entro 60 gg dalla notifica/comunicazione o dalla piena conoscenza dell’atto. E’ altresì consentita la proposizione di azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ai sensi dell’art.30 dell’Allegato1 D.Lgs.n.104/2010.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, lo stesso interessato può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 gg. dalla data di notificazione dell’atto, dalla sua comunicazione o piena conoscenza per motivi di legittimità.

3 – Alienazioni di beni culturali (art.55 e seguenti Codice dei Beni Culturali)

Avverso l’atto amministrativo che provvede sulla richiesta di alienazione è ammesso, per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana per l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art.29 dell’Allegato 1 D. Lgs n.104 del 2 luglio 2010 entro 60 gg. dalla notifica o comunicazione dello stesso. E’ altresì consentita la proposizione di azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ai sensi dell’art.30 dell’Allegato 1 D.Lgs.n.104/2010.In alternativa al ricorso giurisdizionale, lo stesso interessato può presentare, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 gg. dalla data di notificazione dell’atto, dalla sua comunicazione o piena conoscenza.

4 – Silenzio dell’Amministrazione (art.31 dell’Allegato 1 D. Lgs n.104 del 2 luglio 2010 “Codice del Processo Amministrativo”)

Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo di competenza dell’Amministrazione, chi vi ha interesse può chiedere al TAR Toscana l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione stessa di provvedere.

L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.